Registro dei titolari effettivi

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Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:

  1. le imprese con personalità giuridica
  2. le persone giuridiche private
  3. i trust e gli istituti giuridici affini ai trust

La normativa si basa sul D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 finalizzato a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità ed emanato in attuazione delle direttive dell’Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo.

Il decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

I decreti che danno attuazione alle disposizioni predette sono:

  • Decreto MEF n. 55 dell’11.03.2022 – G.U. n. 121 del 25.05.2022 – Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust;
  • Decreto MIMIT del 12.04.2023 – G.U. n. 93 del 20.04.2023 – approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa;
  • Decreto MIMIT del 16.03.2023 – G.U. n. 149 del 28.06.2023 – Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
  • Decreto MIMIT del 20.04.2023 – U. n. 149 del 28.06.2023 – Approvazione degli importi dei diritti di segreteria per l’accesso ai dati sulla titolarità effettiva presso le Camere di Commercio.

Tutti i provvedimenti tecnici necessari sono stati emanati, ne manca solo uno, quello decisivo del Ministero dello Sviluppo Economico che attesti l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

I soggetti obbligati avranno 60 giorni di tempo a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento del MiSE.

Visto tutto il tempo trascorso cerchiamo di riassumerne i contenuti tecnici per avere un quadro di sintesi ed operativo più chiaro sul da farsi.

Con l’articolo 21, il 04.07.2017, si è introdotto l’obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, per le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000, nonché i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, oltre che gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul Territorio della Repubblica Italiana, di comunicare esclusivamente in via telematica al Registro delle Imprese le informazioni sul titolare effettivo.

Le comunicazioni hanno due destinazioni differenti in base alla tipologia dei soggetti ai quali le stesse fanno riferimento:

  • le comunicazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle “imprese dotate di personalità giuridica” e delle “persone giuridiche private” popoleranno le “sezioni autonome” dei registri delle imprese delle CCIAA territorialmente “competenti”;

mentre

  • le comunicazioni relative alla titolarità effettiva dei “Trust” e degli “Istituti giuridici affini” andranno a popolare le “sezioni speciali” dei registri delle imprese delle CCIAA interessate.

Dagli stessi soggetti devono, inoltre, essere comunicate eventuali variazioni dei dati entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dalla ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.

Per tale adempimento le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma annualmente contestualmente al deposito del bilancio.

I dati e le informazioni sono resi mediante autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Nel caso di costituzione dei predetti soggetti dopo l’entrata in vigore del provvedimento del MiSE, le “imprese dotate di personalità giuridica” e le “persone giuridiche private” comunicano i dati e le informazioni entro 30 giorni dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese, mentre i “Trust” e gli “istituti giuridici affini” comunicano entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Rivolgiti a Sabnet srl per presentare la pratica e potrai comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese.

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