Fattura elettronica obbligatoria

Fattura elettronica obbligatoria_2024

Dal 1° Gennaio 2024 diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica per i contribuenti che rientrano nel regime forfettario. È quanto dettato dal Decreto Legge n.36/2022, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022. La fattura elettronica obbligatoria dal 2024 varrà per tutte le partite IVA.

Il Decreto Legge n.36/2022, che implementa le “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, stabilisce chiaramente le condizioni in cui l’obbligo di fatturazione elettronica si applica ai forfettari.

In particolare, l’articolo 18, commi 2 e 3, del Decreto esplicita che l’obbligo:

  1. si estenderà a tutti i contribuenti che rientrano nel regime forfettario
  2. sarà in vigore per tutti i forfettari a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria nell’anno precedente

Questo significa che il regime transitorio che aveva esentato i forfettari con ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro nell’anno precedente terminerà alla fine del 2023. Da allora, tutti i forfettari dovranno conformarsi all’obbligo di fatturazione elettronica.

Le sanzioni per il ritardo nell’emissione di fatture elettroniche da parte dei forfettari seguono le regole generali.

Per le fatture elettroniche, si applicano i seguenti termini di emissione:

  • fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento si riferisce
  • fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Le sanzioni previste per il ritardo nell’invio della fattura elettronica sono stabilite dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997 e variano in base alla natura della violazione.

In particolare:

  • Per le violazioni relative a operazioni non imponibili, la sanzione può essere tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati
  • Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione può variare da 250 a 2.000 euro

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